Appalti: l'indice di contiguità mafiosa mette a rischio l'assegnazione

Pubblicato il 09 gennaio 2011 Il Tar Napoli a mezzo di due sentenze, nn. 25871 e 25872 del 2010, ha effettuato precisazioni circa il condizionamento di parentele mafiose nell'ambito dell'assegnazione di gare di appalto.

Nella pronuncia n. 25871 del 29 novembre 2010 ha negato la sussistenza di un pericolo di condizionamento di organizzazioni criminale all’interno dell’impresa partecipante al bando per la pulizia di uffici pubblici, sostenendo che il mero rapporto di parentela con soggetti mafiosi non può essere causa prevalente di indice di infiltrazione mafiosa. Occorre che vi siano anche elementi concreti a sostegno della possibilità dell'organizzazione criminosa di condizionare le scelte e gli indirizzi dei partecipanti alla gara pubblica.

Con la seconda sentenza, n. 25872 del 29 novembre 2010, il Tar ha invece aderito alla nota interdittiva del prefetto rilevando che il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata provenga non solo dal rapporto di parentela con soggetti legati alla delinquenza organizzata ma anche dall’intensità del vincolo e il contesto in cui si inserisce. Infatti i fratelli gestori della cooperativa risiedono nello stesso civico confinante con quella del padre imputato per estorsione aggravata per collegamenti mafiosi. Ciò fa propendere per una notevole rilevanza del vincolo di sangue anche verso gli ambiti economico-imprenditoriali, confermando il giudizio di contiguità mafiosa della cooperativa ricorrente.
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