Con sentenza n. 3326 dell'1 luglio scorso, il Consiglio di Stato, VI sezione, si è pronunciato accogliendo un ricorso in appello presentato da un'amministrazione portuale e dalle società aggiudicatarie di alcune concessioni demaniali contro una sentenza con cui il giudice di primo grado aveva annullato gli atti concernenti detta concessione, a seguito di un ricorso presentato da una società che non era in gara. Secondo il Collegio, l'istanza di primo grado della società non in gara era da ritenersi inammissibile per mancanza di legittimazione attiva della ricorrente, che non aveva presentato una tempestiva domanda per partecipare. E' infatti pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che bandi e provvedimenti di assegnazione possono essere impugnati solo da chi partecipi alla selezione; solamente questi soggetti, infatti, hanno un interesse attuale e concreto all'annullamento degli atti.
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