Appalti in corso: la valutazione delle rimanenze varia a seconda della durata del contratto

Pubblicato il 23 novembre 2009 E' particolarmente delicato il tema dei lavori in corso a fine anno, pattuiti come oggetto unitario di durata contrattuale superiore a 12 mesi. Essi, infatti, vanno valutati in base ai corrispettivi pattuiti e non in base ai costi sostenuti. Dunque conta la durata stabilita contrattualmente, che deve essere indipendente da eventuali proroghe o sospensioni intervenute, a meno che non abbiano dato luogo ad una vera e propria modifica contrattuale con revisione della durata. Questa fattispecie di frequente riguarda i contratti di appalto per cui, in sede di chiusura del bilancio, le società interessate devono effettuare la corretta determinazione delle rimanenze. E, come anticipato, può risultare assai difficile la determinazione delle rimanenze di lavori in corso, dato che la loro valutazione fiscale e civilistica è differente a seconda della durata contrattuale. Per i lavori di durata fino a 12 mesi (infrannuale), le rimanenze vengono valutate al costo, mentre per i lavori di durata oltre l’anno, le rimanenze vengono valutate in base alla percentuale di ricavo anticipato. Il discorso sulla corretta contabilizzazione di questa particolare tipologia di rimanenze è stato affrontato anche dall’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 260/E del 22 ottobre scorso. La novità maggiore riguarda lo Stato avanzamento lavori (Sal), un documento con cui viene accertato il grado di realizzazione dell’opera a una certa data. Ad ogni stadio del lavoro viene emesso il certificato di pagamento che accerta l’avanzamento dei lavori, che funge da garanzia per il risarcimento danni e per il pagamento dei contributi dei dipendenti impiegati in caso di mancati versamenti. Il metodo presuppone che l’impresa conosca a priori, in modo attendibile, il ricavo e il costo totale e sia anche in grado di rilevare correttamente i costi già sostenuti nell’esercizio per la produzione. Nel caso dei contratti di appalto, l’accettazione di singole tranche dell’opera – attraverso l’accettazione del relativo Sal – comporta l’accettazione della definitività del servizio, limitatamente a quella porzione di lavoro con il passaggio del rischio a carico del committente. Per quanto riguarda le imposte dirette, si rammenta che i costi si considerano sostenuti e i ricavi conseguiti al momento della definitiva accettazione dell’opera intera o dei suoi Sal, se accettati in modo definitivo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: come presentare il modello RED 2024

20/09/2024

Bonus befana in arrivo a dicembre?

20/09/2024

Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU

20/09/2024

Processo telematico: nuove specifiche tecniche dal 30 settembre

20/09/2024

DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

20/09/2024

Società liquidata ed estinta: soci senza diritto di operare le variazioni Iva

20/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy