La Direttiva europea 2004/18/CE del 31 marzo 2004 - relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – artt. 47 par. 2 e 48 par. 3, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che esclude la possibilità per l’operatore economico che partecipa ad una gara d’appalto, di sostituire un’impresa ausiliaria che ha perduto le qualificazioni richieste successivamente al deposito della sua offerta, e che determina l’esclusione automatica del suddetto operatore.
In altri termini, in una gara d’appalto ben può la normativa nazionale – nel caso in cui l’impresa ausiliaria di un raggruppamento temporaneo abbia perso i requisiti di qualificazione – legittimare l’esclusione del raggruppamento medesimo e non ammettere la sua sostituzione.
E’ quanto si legge nella sentenza del 14 settembre 2017, resa dalla Corte di Giustizia Ue – causa C 223/16 – interpellata, in via pregiudiziale, nell’ambito di una controversia relativa alla gara, indetta dal Ministero delle Infrastrutture, per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei alcuni lavori pubblici.
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