Appalti. Impresa ausiliaria perde le qualificazioni? Niente sostituzione

Pubblicato il 27 settembre 2017

La Direttiva europea 2004/18/CE del 31 marzo 2004 - relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – artt. 47 par. 2 e 48 par. 3, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che esclude la possibilità per l’operatore economico che partecipa ad una gara d’appalto, di sostituire un’impresa ausiliaria che ha perduto le qualificazioni richieste successivamente al deposito della sua offerta, e che determina l’esclusione automatica del suddetto operatore.

Legittima l’esclusione

In altri termini, in una gara d’appalto ben può la normativa nazionale – nel caso in cui l’impresa ausiliaria di un raggruppamento temporaneo abbia perso i requisiti di qualificazione – legittimare l’esclusione del raggruppamento medesimo e non ammettere la sua sostituzione.

E’ quanto si legge nella sentenza del 14 settembre 2017, resa dalla Corte di Giustizia Ue – causa C 223/16 – interpellata, in via pregiudiziale, nell’ambito di una controversia relativa alla gara, indetta dal Ministero delle Infrastrutture, per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei alcuni lavori pubblici.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy