Tra le previsioni contenute nella Legge europea 2018 (n. 37/2019), l’articolo 5 contiene disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali.
Oltre alla modifica che riguarda i pagamenti nell'ambito del Codice dei contratti pubblici - secondo cui, negli appalti pubblici, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori - si segnala anche una specifica previsione che riguarda le penali da ritardo.
Viene disposto, in proposito, che nei contratti di appalto le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore siano commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Dette penali – viene altresì indicato – vanno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo.
Le stesse non possono, in ogni caso, superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
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