Il Consiglio di stato si è pronunciato, in adunanza plenaria, in ordine al criterio di aggiudicazione negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera (cosiddetti “labour intensive”), con forte componente di standardizzazione.
Con sentenza n. 8 del 21 maggio 2019, ha chiarito che detti servizi, ai sensi degli articoli 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, devono essere comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, anche quando gli stessi abbiano caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo Codice.
Il Collegio amministrativo ha così risolto il contrasto di giurisprudenza che si era venuto a creare per effetto di diverse pronunce, in particolare per effetto della sentenza della III sezione del medesimo CDS n. 1609/2018 che, a fronte di un servizio di vigilanza antincendio a favore di un’azienda sanitaria locale, aveva affermato la prevalenza del criterio del massimo ribasso.
Per l’Adunanza plenaria, per contro, le caratteristiche di servizio ad alta intensità di manodopera della vigilanza antincendio non consentirebbero un’aggiudicazione siffatta, anche se si tratta di servizio contrassegnato da una forte standardizzazione delle attività in esso comprese.
Il miglior rapporto qualità/prezzo – si legge nella decisione - è stato elevato ad criterio unico ed inderogabile di aggiudicazione per appalti di servizi in cui la componente della manodopera abbia rilievo preponderante.
Questo, sulla base dell’analisi normativa interna ed europea, e della cornice indirizzo politico-legislativo ad esse presupposta.
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