Nel testo della sentenza n. 12 del 2 luglio 2020, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, ha precisato che il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, compresi anche i verbali di gara, le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate.
Questo, in coerenza con quanto disposto nell’art. 29 del Decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
La pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29, è dunque idonea a far scattare il dies a quo del termine di impugnazione.
In tale contesto, le forme di comunicazione e di pubblicità idonee a far decorrere il termine sono quelle individuate nel bando di gara, accettate dai partecipanti alla stessa, a condizione che gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.
A seguire ulteriori precisazioni: le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale.
Inoltre – ha precisato il Collegio amministrativo - la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta una “dilazione temporale” quando i motivi di ricorso siano conseguenti alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Tali principi sono stati enunciati nell’ambito di una causa instaurata ai fini dell’impugnazione dell’atto di aggiudicazione di una gara di appalto, di cui si era chiesto l’annullamento per violazione dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e del relativo capitolato.
Il Tar del Lazio, in proposito, aveva dichiarato l’irricevibilità del ricorso dell’opponente, accogliendo l’eccezione formulata dall’aggiudicatario, secondo il quale la notifica dell’impugnazione era tardiva, perché effettuata il trentottesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’atto di aggiudicazione sul “portale acquisti” della PA.
Da qui il ricorso davanti al Collegio amministrativo il quale, dopo aver evidenziato una giurisprudenza non univoca sulle questioni sollevate, ha sottoposto la vicenda all’esame dell’Adunanza Plenaria.
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