In materia di appalti pubblici, la scelta del criterio più adeguato da adottare – per l’individuazione del concorrente con cui contrattare – è effettuata discrezionalmente dalla stazione appaltante in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.
In particolare, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso può essere utilizzato quando le caratteristiche della prestazione da eseguire siano già ben definite dalla stazione appaltante nel Capitolato d’oneri, in cui per l’appunto sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione; per cui il concorrente deve solo offrire un prezzo.
Lo ha chiarito il Tar per il Lazio, Seconda sezione ter, respingendo il ricorso di una società, avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore di altra concorrente, nella gara per l’affidamento del servizio di noleggio autofunebri per il trasporto comunale delle salme.
Tra le altre censure, la società ricorrente lamentava la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in quanto ritenuto incongruo ed, a suo dire, fonte di incertezze o di imprevedibili effetti distorsivi del contenuto dell’offerta. Censura tuttavia respinta dai Giudici amministrativi, secondo cui, nella specie, la stazione appaltante aveva ben individuato, nel capitolato, l’oggetto della gara d’appalto, senza lasciare agli operatori margini di definizione dell’offerta.
Oltretutto – conclude il Tar con sentenza n. 9249 del 7 agosto 2017 – se il divisato criterio fosse stato ritenuto inadeguato, tale cioè da pregiudicare la formulazione di un offerta seria, la ricorrente si sarebbe dovuta onerare tuttalpiù (cosa che invece non ha fatto) di impugnare tempestivamente la clausola del bando che detto criterio prevedeva, nel termine decadenziale di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando medesimo.
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