Nelle procedure di appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le Amministrazioni devono enunciare preventivamente i criteri di aggiudicazione da applicarsi nelle valutazioni delle offerte.
Alla luce dei principi della par condicio e della trasparenza dell’azione amministrativa, in altre parole, tutti gli elementi da prendersi in considerazione per l’aggiudicazione della procedura ed il peso da assegnar loro per la valutazione, devono essere resi noti ai partecipanti al momento della presentazione delle offerte, non potendo la stazione appaltante applicare regole di ponderazione o sottocriteri che non siano stati preventivamente portati a conoscenza degli offerenti.
E’ quanto enunciato dal Tribunale Regionale di giustizia amministrativa di Trento, accogliendo il ricorso di una società, volto all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva di un appalto per l’esecuzione di opere idriche.
Orbene nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno effettivamente riscontrato come l’organo tecnico chiamato a valutare le offerte, avesse dapprima richiamato i prefissati parametri valutativi, per poi immediatamente ed immotivatamente discostarsene, attraverso delle modifiche agli stessi (mediante introduzione di sottocriteri) non deliberate né approvate preventivamente.
A tal riguardo, il Trga di Trento, con sentenza n. 71 del 28 febbraio 2017, ribadisce l’orientamento giurisprudenziale già da tempo consolidatosi (in tal senso, per tutte, Consiglio di Stato, sentenze n.ri 2343/2012; 5844/2010 e 6128/2000), secondo cui la fissazione dei criteri selettivi di valutazione delle offerte deve sempre precedere l’apertura delle buste contenenti le offerte medesime ed essere effettuata in una fase anteriore alla conoscenza delle soluzioni proposte dai concorrenti.
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