Appaltatore inadeguato e assenza dei permessi per costruire. Niente detrazione Iva sui lavori
Pubblicato il 17 aprile 2012
Con la sentenza n.
5870 del 13 aprile 2012, la Corte di cassazione, nel confermare un accertamento induttivo disposto dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di un ristoratore, ha altresì escluso che il medesimo contribuente avesse diritto alla detrazione Iva per i lavori di ristrutturazione dallo stesso posti in essere in considerazione della mancanza di una struttura adeguata in capo all’appaltatore nonché di alcuna autorizzazione agli stessi, quale Dia o concessione edilizia. Proprio per l’inadeguatezza dell’appaltatore alla realizzazione dei lavori – sottolinea la Corte - doveva presumersi, nella specie, una falsità soggettiva delle fatture emesse.
E per il riconoscimento del diritto alla detrazione Iva nei casi come quello in esame – concludono i giudici di legittimità - la stessa giurisprudenza comunitaria richiede
“l'assoluta inconsapevolezza del cessionario di partecipare a un acquisto costituente ipotesi di frode fiscale, e alla circostanza che, anche usando l'ordinaria diligenza, non avrebbe mai potuto comprendere che l'effettivo cedente non era colui che risultava nella fattura”.