Con riferimento all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, è previsto che i soggetti in possesso della certificazione del diritto all’APE possano presentare la domanda di APE all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello.
Inoltre, la normativa prevede che il richiedente indichi nella domanda l’istituto finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.
Stante quanto sopra, con messaggio n. 737 del 16 febbraio 2018, l’INPS ha ricordato che gli accordi quadro con l’ABI e con l’ANIA prevedono che gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici comunichino per iscritto all’Istituto la propria adesione ai rispettivi accordi.
Gli Istituti finanziatori dovranno, quindi, comunicare che intendono aderire all’accordo quadro, inviando un apposito modulo allegato all’accordo stesso, all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale pensioni dell’INPS, dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, indicando nell’oggetto “Adesione Istituto finanziatore anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)”.
Anche l’eventuale comunicazione di recesso dovrà essere inviata allo stesso indirizzo di PEC indicando, però, nell’oggetto “Recesso Istituto finanziatore anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)”.
Le imprese assicuratrici che intendono aderire all’accordo quadro dovranno inviare il modulo allegato all’accordo stesso, all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale pensioni dell’INPS, dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, indicando nell’oggetto “Adesione Impresa assicuratrice anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)”.
Conclude il messaggio sottolineando che, invece, l’eventuale recesso dovrà essere inviato allo stesso indirizzo di PEC, indicando nell’oggetto “Recesso Impresa assicuratrice anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)”.
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