Con la pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 243 del 17 ottobre 2017, entra in vigore dal 18 ottobre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 150 del 4 settembre 2017, contenente il regolamento per l’attuazione delle disposizioni in materia di Ape volontaria ossia l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica. Il beneficio consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.
Nel regolamento sono disciplinati le modalità di accesso all'Ape, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 173, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Possono presentare richiesta per l’Ape i soggetti che possiedono congiuntamente, e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, i seguenti requisiti:
Come più volte affermato, visto il ritardo con cui è stato emanato il Dpcm (era atteso a febbraio 2017), è consentito presentare la richiesta, da oggi e per i prossimi 6 mesi, anche da parte di coloro che abbiano maturato i requisiti necessari nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del Dpcm.
L'importo minimo della quota di Ape ottenibile è pari a 150 euro mensili, mentre quello massimo varia in base all’importo mensile del trattamento pensionistico e in proporzione alla durata dell’erogazione del trattamento. L’importo massimo non può superare:
Il soggetto interessato ha un doppio onere: presentare domanda di certificazione del diritto all'Ape all’Inps e, ottenuto il documento, presentare la vera e propria domanda di Ape, sempre all’Inps, utilizzando l’identità digitale SPID almeno di secondo livello.
Contestualmente alla richiesta di Ape, il richiedente deve inoltrare la domanda di pensione di vecchiaia.
A completamento dell’agevolazione, devono essere siglati gli accordi quadro tra i ministeri dell’Economia e del Lavoro, da una parte, e Abi e Ania, dall’altra, per definire il tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento e la misura del premio assicurativo del rischio di premorienza.
Il Dpcm n. 150 del 4 settembre 2017 stabilisce che tali accordi devono essere siglati entro 30 giorni a partire dall’entrata in vigore del decreto (18 ottobre 2017).
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