A seguito di numerosi quesiti, l’Inps ha fornito chiarimenti su APE Sociale e lavoratori precoci con messaggio n. 3167 del 31 luglio 2017.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto presente che l’APE Sociale è una prestazione non catalogabile tra le prestazioni classiche di sicurezza sociale e, pertanto, da considerare fuori dal campo di applicazione materiale sia dei regolamenti UE, sia dalle convenzioni bilaterali.
Quindi, posto che la circolare INPS n. 100/2017, nel limitare l’APE Sociale ai residenti in Italia, ha stabilito che, ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l’accesso al beneficio, si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma, l’Istituto fa presente che tale requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia.
Con riferimento, invece, ai lavoratori precoci, il Ministero del Lavoro, nel non prevedere analoga esclusione dal campo di applicazione materiale dei regolamenti UE e delle convenzioni bilaterali, ha fatto presente che l’accesso al beneficio non può essere subordinato alla residenza in Italia.
Pertanto - specifica il messaggio INPS - trovando applicazione i regolamenti UE e le convenzioni bilaterali, deve ritenersi utilizzabile anche la totalizzazione internazionale.
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