Dall’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio sono sorti numerosi obblighi in capo ai professionisti nei rapporti con la clientela. Tra questi quello di adeguata verifica della clientela, la cui norma di riferimento è l'art. 16 del decreto legislativo n. 231/2007, in base al quale sorge l’obbligo nei casi espressamente elencati tra cui quando nasce il sospetto che l’operazione riguardi il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.
Il provvedimento dispone, all’art. 23, che se il professionista non è in grado di procedere alla verifica suddetta è tenuto a non continuare o dare inizio alla propria attività professionale, quindi ad astenersi dall’effettuare la prestazione. Occorre però sottolineare come esuli dall’obbligo di astensione il fatto di aver tenuto un comportamento in buona fede; pertanto se nella valutazione del cliente esso si è comportato secondo buona fede, qualora successivamente emerga l’implicazione del cliente in operazioni di riciclaggio è sufficiente che riesca a provare la sua buona fede. Sarà quindi cura del professionista conservare tutti i documenti relativi al cliente e all’operazione svolta per dimostrare che si è comportato in maniera diligente.
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