Antiriciclaggio, ufficiale l’elenco degli indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette

Pubblicato il 24 maggio 2010

Con la pubblicazione del Dm Giustizia 16 aprile 2010 sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 101 del 3 maggio scorso, sono stati elencati ufficialmente gli indicatori di anomalia necessari per agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’elenco sostituisce i precedenti indicatori emanati oltre 4 anni fa con provvedimento Uic del 24 febbraio 2006.

Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Anche se l’elenco dei suddetti indicatori non è esaustivo – a causa della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio - esso è, comunque, di grandissima rilevanza ai fini pratici in quanto consente di inquadrare un’attività, finalizzata ad un obiettivo finanziario o patrimoniale, come operazione soggetta a riciclaggio.

La presenza o l’assenza di tali indici nelle operazioni non le rende automaticamente “sospette” o “non sospette”. È compito dei professionisti valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto. I professionisti, pertanto, utilizzano gli indicatori come strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un’operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata. Nel valutare gli indici di anomalia, gli stessi professionisti devono tener conto degli aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.

I professionisti cui si rivolge esplicitamente il Dm Giustizia sono:

- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi (compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati);

- i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare.

L’individuazione dell’operazione sospetta impone l’obbligo della segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia. L’obbligo di segnalazione sussiste anche nelle ipotesi di potenziale situazione di violazione, senza che vi sia un effettivo reato già commesso. Quando i soggetti incaricati di ricevere le segnalazioni vengono a conoscenza di fatti che presentano anche solamente indizi di violazione, devono darne comunicazione al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. L’iter è così completo per far scattare gli accertamenti tributari, che, comunque, dovranno essere svolti sempre nel rispetto della tutela del contribuente, sia con riguardo alle regole di condotta dei verificatori che dei dati acquisiti. Di fronte ad un accertamento di carattere fiscale, l’organo incaricato a procedere dovrà mantenere il massimo riserbo sulla “fonte d’innesco” cioè evitare di menzionare ogni collegamento con la segnalazione dell’operazione sospetta e non dovrà fornire alcuna indicazione che possa permettere di risalire all’identità del soggetto segnalante l’operazione stessa.

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