Antiriciclaggio, studi in campo

Pubblicato il 20 novembre 2007

Poche sono state le segnalazioni sospette del 2006 inviate dai professionisti nell’ambito dell’antiriciclaggio. Ma per il futuro i professionisti saranno chiamati a maggiori responsabilità dal decreto di recepimento della III direttiva 2005/60/Ce approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso. Ci si riferisce a tutti gli obblighi antiriciclaggio esclusi quelli espressamente indicati per la peculiarità della professione: il professionista dovrà fare un’adeguata verifica della clientela nel caso di una sua prestazione di valore pari o superiore a 15.000 euro e nel caso vi siano sospetti di riciclaggio o terrorismo, nonché dubbi sui dati ottenuti dal cliente.

Intanto, dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, per voce della presidente Marina Calderoni, si esprime soddisfazione in quanto le richieste di semplificazioni proposte dal Consiglio sono state accolte. Infatti, sono stati esclusi dagli obblighi di individuazione e registrazione tutti gli adempimenti di cui all’articolo 2 della legge 12/79 relativi alla gestione dei rapporti di lavoro.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy