Antiriciclaggio. Sanzioni per chi non segnala anche i sospetti minimi sui clienti

Pubblicato il 04 novembre 2009

La Corte di Cassazione inasprisce la lotta al riciclaggio e impone alle banche obblighi più stretti di segnalazione di operazioni sospette.

La Sezione tributaria, con la sentenza n. 23017 del 30 ottobre 2009, ha accolto il ricorso del ministero delle Finanze, che aveva sanzionato un impiegato di un istituto bancario per non aver segnalato un cliente autore di ingenti versamenti non supportati da grossi giri d'affari.

Scopo della sentenza è spingere le banche ad una corretta applicazione della normativa antiriciclaggio. Il richiamo è all’articolo 3 del decreto legislativo n. 153/1997.

Il personale bancario è tenuto ad informare il direttore di ogni operazione sospetta effettuata in filiale. A sua volta, il direttore dell’agenzia invierà gli elementi di cui dispone al Questore e quest’ultimo informerà l’alto commissario e il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Per i Supremi giudici, l’obbligo di denuncia scatta anche in presenza di un minimo sospetto circa la trasparenza dell’operazione e solo l'assoluta certezza sulla regolarità delle operazioni effettuate potrebbe essere, al limite, suscettibile di escludere l'obbligo di segnalazione.

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