Proroga di 30 giorni per l'invio dei dati aggregati alla Uif da parte dei soggetti obbligati, ai sensi della normativa antiriciclaggio.
L'Uif (Unità di informazione finanziaria) – a mezzo di comunicato del 27 marzo 2020 – ha adottato misure temporanee in considerazione dell’impatto dell’emergenza sanitaria Coronavirus sull’operatività e sugli adempimenti dei soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni all'Uif.
In particolare, si dispone una dilazione di 30 giorni rispetto alle normali scadenze per alcuni adempimenti.
Innanzitutto, il differimento inerisce la trasmissione all'Uif, da parte di intermediari bancari e finanziari e società fiduciarie, di dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali (art. 33, Dlgs n. 231/2007, modificato dal Dlgs n. 90/2017).
La proroga riguarda anche – continua il comunicato Uif – la trasmissione delle comunicazioni oggettive (art. 47, Dlgs. n. 231/2007) relative a dati ed informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
In tale materia deve essere ricordato il provvedimento Uif del 28 marzo 2019, in base al quale viene stabilito che le comunicazioni devono essere inviate, con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica e riguardano le operazioni in contante pari o superiori a una certa soglia.
In particolare, le comunicazioni devono contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
I dati devono essere inseriti in un file in formato XML da trasmettere, in modalità telematica attraverso il portale Infostat-UIF, entro il 15 del secondo mese successivo al mese di osservazione.
L'Uif fa presente che, ai sensi del Decreto Cura Italia, sono stati sospesi i termini riguardanti procedimenti amministrativi relativi a violazioni di obblighi normativi accertate dall'Uif e a quelli in cui la Uif è titolare di poteri istruttori.
Più precisamente, si tratta della sospensione di tali termini dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 (art. 103, Dl n. 18/2020) e delle modalità di svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta (art. 108, Dl n. 18/2020).
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