Antiriciclaggio, nuovi limiti alla circolazione dei contanti e degli assegni.

Pubblicato il 11 agosto 2010

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare n. 281178/2010 ha rilasciato alcuni chiarimenti ufficiali sulle limitazioni all’uso del contante e degli assegni introdotte dalla manovra estiva.

La nota, rubricata “Circolare interpretativa delle modifiche introdotte dall’articolo 20 del decreto legge 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle disposizioni sulle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”, affronta alcuni temi delicati come, per esempio: quello relativo ai pagamenti in contanti in unica soluzione pari o superiori a 5mila euro; quello della cumulabilità di più assegni liberi; il nuovo minimo sanzionatorio dei 3.000 euro che si applica a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti, a mezzo assegni o titoli al portatore e l’istituto dell’oblazione, con cui si potranno sanare anche le violazioni più gravi sull'uso del denaro contante versando anche meno di 3 mila euro, se si regolarizza la propria posizione entro 60 giorni.

I nuovi limiti alla circolazione dei contanti interessano anche i professionisti tenuti ad osservare gli adempimenti in materia di antiriciclaggio. Si tratta di commercialisti, consulenti del lavoro, notai e revisori contabili. Se nell’esercizio della loro attività, i suddetti professionisti hanno notizia dell’infrazione dei nuovi divieti, devono comunicarlo entro 30 giorni al ministero dell’Economia.

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