Antiriciclaggio. Nuovi indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette
Pubblicato il 07 febbraio 2013
È stato pubblicato in data
6 febbraio 2013 sul sito Internet della Banca d’Italia il “
Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e i revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico”.
Il provvedimento si compone di 6 articoli relativi ai destinatari della norma, alla finalità degli indicatori, agli obblighi di segnalazione e di un Allegato tecnico, che suddivide i 23 indicatori di anomalia in quattro gruppi.
La Banca d’Italia al fine di agevolare la valutazione delle operazioni che possono nascondere dei profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ha, dunque, stilato una serie di comportamenti anomali, che devono essere segnalati da parte dei revisori delle società di cui all'articolo 16 del Dlgs
39/2010 (società quotate, banche, imprese di assicurazione, sim, società di gestione del risparmio ecc.).
L’elenco delle anomalie da segnalare contempla una serie di comportamenti e di operazioni che devono far scattare un allarme se posti in essere dagli intermediari finanziari vigilati e dalle società quotate.
Tra essi si enuncia:
l’emissione di fatture relative a erogazione di servizi ritenuti inesistenti;
l’emissione di fatture prive di dati essenziali oppure a carico di controparti di comodo;
i pagamenti di fatture con modalità che ostacolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi;
tutte quelle operazioni particolarmente complesse messe in atto con controparti del cliente che non esercitano attività ad esso collegabili;
gli investimenti immobiliari senza apparente giustificazione economica;
l’utilizzo da parte dei soci/dipendenti dei conti dell’azienda ecc.
In linea generale, dunque, tutte quelle operazioni che sottendono attività di riciclaggio come pure, per esempio, il versamento di anticipi ai dipendenti spropositati rispetto alle effettive necessità, la prestazione di garanzie a soggetti esteri che si trovano in luoghi considerati a rischio e, non da ultimo, la mancata presenza in magazzino di rimanenze che invece risultano contabilizzate in bilancio.
Lo stesso provvedimento specifica, però, che l’elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, soprattutto se si tiene conto della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. Così, come la pura ricorrenza dei comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo sufficiente per far segnalare l’operazione sospetta.
Infine, la Banca d’Italia rende noto anche che la segnalazione di un’operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti; essa, infatti, va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.
Riguardo, poi, al contenuto e alla modalità di segnalazione dell’operazione, si specifica che i revisori dovranno far riferimento alle norme operative individuate con il provvedimento Uif del 4 maggio 2011 (segnalazione con modalità telematiche).