Antiriciclaggio: la nozione di beneficiario effettivo utile ai fini fiscali

Pubblicato il 12 agosto 2010

Ai fini di una corretta applicazione della normativa antiriciclaggio, è stata rivista la definizione di titolare effettivo. Con tale definizione si intende, ora, la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività. Nel tentativo di contrastare i fenomeni di interposizione fittizia, può essere utile registrare il nome del beneficiario, dato che nel sistema delle imposte dirette, il fattore che legittima l’imputazione soggettiva del reddito è il possesso.

Anche ai fini fiscali – contrasto dei fenomeni di frode fiscale e di reimpiego di denaro proveniente da attività finanziarie ufficiali – può essere utile la nozione di beneficiario fiscale e la sua registrazione. Da, qui, l’obbligo previsto dalla normativa antiriciclaggio di registrare nell’archivio unico informatico i dati del titolare effettivo acquisiti dai destinatari nell’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela.

Sempre in materia di antiriciclaggio è da segnalare la circolare 281178 del ministero dell’Economia, che nel commentare le disposizioni contenute nella manovra estiva alle disposizioni sulla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore, ammette la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’oblazione, definendo così il procedimento sanzionatorio. Il Ministero per le violazioni delle disposizioni in tema di trasferimento di denaro, libretti di deposito,assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 250mila euro (articolo 49 del Dlgs 231/2007) riconosce che è sempre possibile estinguere il reato con l’oblazione e cioè con il pagamento di una somma pari al doppio dell’importo minimo fissato nell’1% della violazione.

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