Una bozza di Dlgs contenente le prescrizioni necessarie a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, è stata posta in pubblica consultazione sul sito del Mef fino al 20 aprile 2019.
Le osservazioni devono essere inviate all’indirizzo e-mail dt.direzione5.ufficio4@mef.gov.it.
Tra le novità più importanti presenti nella bozza del decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio si segnala:
l’ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio;
l’accessibilità alle informazioni sul titolare effettivo;
il divieto di circolazione delle carte prepagate anonime;
un registro dei trust allargato.
Così come sono vietati i conti e i libretti di risparmio in forma anonima, il legislatore ha imposto il divieto di circolazione anche per i prodotti di moneta elettronica anonimi.
Si tratta di tutte quelle carte che sono ricaricabili solo con piccoli importi, che non sono soggette a tracciabilità e che solitamente sono usate come un salvadanaio elettronico (esempio: le carte date dalle aziende ai dipendenti in trasferta o dai genitori ai figli).
Il decreto legislativo italiano si è conformato alla disposizione più intransigente prevista dalla direttiva europea, ossia il divieto dell’uso.
Anche per le carte in circolazione è stata, poi, prevista una stretta nelle soglie ricaricabili e nel loro utilizzo: il limite di utilizzo massimo delle monete elettroniche non anonime è stato fissato a 150 euro invece dei 250 attualmente previsti, stessa soglia per l'importo massimo che il dispositivo può memorizzare.
Circa l’accesso alle informazioni sul titolare effettivo, è stabilito che dovranno essere rese accessibili, oltre che alle autorità competenti e ai soggetti obbligati nel quadro dell'adeguata verifica della clientela, anche al pubblico.
Pertanto, chiunque lo desideri potrà accedere almeno al nome e cognome, al mese e anno di nascita, al Paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo, così come alla natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto.
Gli stati membri dovrebbero consentire l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in modo sufficientemente coerente e coordinato, attraverso registri centrali.
Il registro del trust conterrà le informazioni legate anche agli strumenti giuridici affini.
Il Mef e il ministero della Giustizia emaneranno un decreto per fissare i criteri in base ai quali sono individuati i trust espressi e gli istituti giuridici che per assetto e funzioni sono considerati affini ai trust espressi.
Per quanto riguarda l'accesso da parte dei portatori di interesse, sono eliminati i vincoli e i paletti che ne limitavano la portata e sono introdotti i diritti di segreteria come condizione per verificare le informazioni contenute nel registro.
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