Antifrode: nessun obbligo per le fatture pagate. Chiarimenti Entrate su periodo transitorio

Pubblicato il 26 novembre 2021

In data 25 novembre 2021, a seguito del chiarimento contenuto nella Faq n. 1 del 22 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i software per la comunicazione delle opzioni di cessione e sconto in fattura relative alle detrazioni per lavori edilizi diverse dal Superbonus. Il fine è quello di consentire l’invio della comunicazione delle opzioni esercitate entro l’11 novembre per le quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità.

La piattaforma con i software di compilazione e controllo è alla Versione 1.1.1 del 25/11/2021.

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: 'Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus'.

La procedura di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

FAQ applicative del decreto "Antifrode"

I nuovi obblighi previsti dal decreto legge cosiddetto “Antifrode” (Dl n. 157/2021), che è entrato in vigore lo scorso 12 novembre, non si applicano a chi ha esercitato l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prima di tale data: l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità dei prezzi hanno efficacia successiva anche se non è stata inviata la relativa comunicazione alle Entrate.

Analogamente, i suddetti obblighi non sussistono anche per coloro che hanno inviato le comunicazioni delle opzioni entro l’11 novembre per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la ricevuta di accoglimento.

Questi alcuni chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con le FAQ in tema di decreto legge Antifrode, aggiornate al 22 novembre 2021, con le quali si è tentato di rispondere ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti.

Bonus edilizi, nuovi obblighi di rilascio del visto di conformità

L’entrata in vigore del nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157/2021, a partire dal 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in GU), ha alimentato molti dubbi negli operatori che hanno fatto subito sapere che senza alcuni chiarimenti ufficiali circa l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i bonus diversi dal Superbonus, le comunicazioni si sarebbero fermate e di conseguenza anche i cantieri.

Così, di fatto, è stato anche se la piattaforma delle Entrate è stata aggiornata in tempi record.

Molti, infatti, sono stati i quesiti sollevati dai professionisti che si sono dovuti confrontare con questi nuovi adempimenti e che, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, hanno dovuto bloccare le pratiche dei clienti.

In particolare, le incertezze riguardavano il regime transitorio del decreto Antifrode, in vigore dal 12 novembre scorso e, nello specifico, la tempistica delle fatture pagate dai contribuenti.

Fatture del fornitore pagate in data 11 novembre 2021, vale la buona fede del contribuente

Con la FAQ n. 1, l’Agenzia ha fatto chiarezza sull’entrata in vigore dei nuovi adempimenti estesi a tutti i bonus edilizi, pronunciandosi anche sul caso di fatture ricevute e pagate prima di tale momento.

L’Agenzia ha ricordato che il nuovo obbligo di visto di conformità e asseverazione dei costi anche per i bonus diversi dal 110%, “ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito”, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Dl n. 157 del 2021).

Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico e svolto tutti gli altri adempimenti per la cessione o lo sconto, prima del 12 novembre, con la sola eccezione dell’invio della comunicazione telematica al Fisco.

In tali ipotesi, si ritiene, che non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e dell’asseverazione.

È da ricordare, al riguardo, che al momento la piattaforma delle Entrate non consente di fare questo tipo di comunicazioni che escludono il visto. Pertanto, si specifica nella risposta che per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.

Analogamente, anche le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del Dl n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione introdotta dal decreto Antifrode.

FAQ, prezzari MiSE e asseverazioni

Con le altre risposte aggiornate al 22 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che:

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