Riapre il caso dei rimborsi statali per le spese di funzionamento dei tribunali anticipate dai Comuni fino al 2015. Il Tar per il Lazio, sezione prima, difatti, su istanza del Comune di Ascoli Piceno, sospende in via cautelare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2017. Decreto con cui si era disposto un rimborso forfettario a favore dei Comuni interessati, sedi degli uffici giudiziari, i cui Sindaci avrebbero dovuto presentare richiesta di accesso al fondi entro il 30 settembre 2017, dovendo correlativamente rinunciare ad ogni contenzioso sul tema.
Più precisamente – ripercorrendo le tappe della vicenda – il Tar Lazio si è trovato alle prese con il ricorso di uno fra i tanti Comuni (circa 800) che ha sostenuto le spese di finanziamento dei tribunali, per affitti, custodia, manutenzione, utenze e pulizia degli uffici giudiziari. Spese che avrebbero dovuto essere rimborsate dal Ministero della giustizia, il quale vi ha tuttavia ha provveduto in maniera né puntuale, né competa, accumulando un arretrato di circa 700 milioni di euro. Da qui la misura (D.p.c.m. del 10 marzo 2017, qui sospeso in via cautelare), con cui lo Stato ha deciso di accollarsi i costi, mettendo a disposizione un importo di 300 milioni di euro, per accedere ai quali, i Sindaci avrebbero dovuto presentare domanda entro il 30 settembre 2017 e rinunciare ad ogni contenzioso presente e futuro.
La manovra non è stata particolarmente gradita dai Comuni, non solo per l’importo rimborsabile (300 milioni di euro a fronte dei 700 milioni di arretrato), ma specie per la clausola di preventiva rinuncia a qualsivoglia contenzioso pendente e futuro, che, nel caso di specie, il Tar - con ordinanza n. 4809 del 15 settembre 2017 - ha ritenuto lesiva del diritto di difesa, al punto da giustificare la sospensione del provvedimento.
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