Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, recupero e attivazione del Fondo di garanzia

Pubblicato il 13 aprile 2018

Facendo seguito alla sua circolare n. 28/2018, l’INPS ha fornito, con messaggio n. 1604 del 12 aprile 2018, indicazioni su criteri e modalità di recupero dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, nonché sull’attivazione del Fondo di garanzia.

Recupero Ape volontario

Per la gestione del recupero dell’Ape volontario, al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, liquidato il relativo trattamento pensionistico, l’INPS provvederà ad applicare le trattenute su pensione sulla base del piano di ammortamento comunicato dall’Istituto finanziatore.

La restituzione dell’anticipo finanziario avverrà con trattenute mensili ad importo fisso, per la durata di venti anni (240 rate), a partire dalla prima rata di pensione utile e con esclusione della tredicesima mensilità.

Il recupero della rata fissa comunicata dall’Istituto finanziatore sarà effettuato sul complesso delle pensioni di cui il soggetto pensionato risulti titolare, con esclusione dei trattamenti assistenziali, nei limiti del quinto e con la salvaguardia del trattamento minimo.

Qualora i singoli ratei mensili di pensione risultino comunque incapienti, l’Istituto provvederà a trattenere dai successivi ratei e dalla tredicesima mensilità l’importo dovuto, fino a concorrenza della rata inevasa, sempre nel rispetto del predetto limite del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo.

L’INPS, inoltre, potrà recuperare eventuali importi residui anche sugli arretrati a credito riferiti a tutte le pensioni intestate al soggetto, ad eccezione di quelli relativi a prestazioni di natura assistenziale.

Fondo di garanzia

Con riferimento al Fondo di garanzia, il messaggio si sofferma sull’attivazione dello stesso in relazione, specialmente, a:

Operatività della garanzia dello Stato

Ricorda l’INPS che gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, che opera in caso di inadempimento parziale o totale ad opera del Fondo.

Trascorsi 60 giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, l'Istituto finanziatore può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato all’Istituto.

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