L’Anpal, in data 24 marzo 2017 ha aggiornato le FAQ sull’Assegno di Ricollocazione (AdR) aggiungendone altre 12 per un totale di 38 casistiche affrontate e risolte.
Tra l’altro, sono stati aggiunti nuovi argomenti relativi a:
AdR e patto di servizio personalizzato;
la gestione dell’agenda da parte della sede operativa;
altre incompatibilità.
L’Anpal specifica che:
il tirocinio è incompatibile con l'AdR;
la frequenza di corsi di formazione autofinanziati è, in linea generale, compatibile con AdR, fermo restando che il destinatario dovrà garantire la partecipazione alle attività previste nel programma di ricerca intensiva, concordate con il soggetto erogatore.
Si può usufruire del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione anche dopo la conclusione del periodo di percezione della NASPI, dal momento che il periodo di percezione della NASPI (dopo 4 mesi) è condizione per la sola richiesta dell'ADR.
Durante i sei mesi dell'AdR, il beneficiario che esaurisca la Naspi, se ne ha i requisiti, potrà richiedere l'ASDI che è compatibile con la fruizione dell'ADR.
Infatti, specifica la FAQ n. 26, il riferimento, previsto dall’art. 5 del DM 29 ottobre 2015, al contratto di ricollocazione dell'articolo 17, D.Lgs. 22/2015, è da intendersi all'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 150/2015.
Interessanti sono inoltre le specifiche sul Patto di servizio personalizzato.
Dalle FAQ si apprende che chi ha richiesto l'AdR ma non ha fatto il Patto di Servizio Personalizzato non deve comunque passare dal Centro per l’Impiego per sottoscriverlo in quanto, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 150/2015, la richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.
Tuttavia il destinatario e richiedente di ADR che non ha preventivamente stipulato un patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego è sottoposto ai meccanismi di condizionalità.
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