L’annullamento giurisdizionale del Piano Regolatore Generale determina la reviviscenza delle previsioni di piano originarie, modificate dal P.R.G. poi annullato, pur rimanendo salva la potestà pianificatoria delle Amministrazioni locali. Pertanto, nell’ambito del procedimento volto alla definitiva approvazione del Piano di Governo del Territorio, l’Amministrazione - nel caso in cui il P.R.G. sia stato annullato - deve tener conto che le Aree hanno ancora la destinazione urbanistica del P.R.G. anteriore a quello annullato.
Premesso ciò, va condannato al risarcimento dei danni, in favore del privato, il Comune che invece di decidere l’istanza di mutamento di destinazione d’uso di un immobile sulla base del regime pianificatorio previgente (nuovamente applicabile per la suddetta riviviscenza), sia rimasto sostanzialmente inerte, ritardando notevolmente la decisione sull'istanza, senza peraltro portare a conclusione la procedura di approvazione del nuovo P.R.G. (per cui sono occorsi ben dieci anni). E’ quanto si legge nella sentenza n. 1650 resa il 4 luglio 2017 dal Tar Sicilia, Seconda Sezione.
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