Annullamento nozze da terzo con norme Ue

Pubblicato il 14 ottobre 2016

L’azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell’ambito di applicazione del regolamento CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Escludere un’azione del genere dall’ambito di applicazione del regolamento di riferimento, volto a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone, nuocerebbe al rispetto di tale ultimo obiettivo, in quanto “tale esclusione sarebbe atta ad aumentare la mancanza di certezza del diritto legata all’assenza di un quadro uniforme in materia”.

E’ quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 13 ottobre 2016, pronunciata con riferimento alla causa C-294/15.

Regole competenza

Nella medesima decisione è stato altresì chiarito che, tuttavia, la persona diversa da uno dei coniugi che proponga un’azione per l’annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di competenza previsti nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento in oggetto, specificamente concepite per proteggere gli interessi dei coniugi.

In definitiva, anche se l’azione d’annullamento del matrimonio proposta da un terzo rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, detto terzo deve restare vincolato dalle regole di competenza stabilite a vantaggio dei coniugi.

Questa interpretazione non priva del diritto di accesso al giudice il terzo, il quale potrebbe comunque avvalersi degli altri criteri di competenza previsti all’articolo 3 del regolamento.

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