L’annullamento in autotutela, da parte della p.a., di un atto favorevole all'amministrato – nella specie, la concessione di un finanziamento – deve essere motivato con riferimento, non soltanto alla violazione di legge inficiante il provvedimento di primo grado, ma anche ai concreti motivi di interesse pubblico attuale che giustifichino il ritiro, nonché agli interessi dei destinatari e degli eventuali controinteressati.
In altre parole, l’amministrazione che interviene in autotutela, deve farsi carico di spiegare quali concrete ragioni, sussistenti al momento del ritiro e prevalenti sull'affidamento ingenerato nel destinatario del provvedimento favorevole, ne rendano necessario l’annullamento.
E’ quanto chiarito dal Tar per la Sardegna, sezione prima, con sentenza n. 92 del 7 febbraio 2017.
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