In tema di accertamento basato sugli studi di settore, devono essere messe in chiaro le ragioni per cui le contestazioni presentate dal contribuente, in sede di contraddittorio, sono state disattese.
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso presentato da un contribuente contro la decisione di conferma di un avviso di accertamento di maggiori ricavi, fondato sugli studi di settore.
Il ricorrente si era opposto alla valutazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’avviso di accertamento era compiutamente motivato, lamentando, per contro, che la motivazione del provvedimento non dava conto delle ragioni per cui l’amministrazione finanziaria aveva disatteso le giustificazioni fornite dallo stesso in sede di contraddittorio.
Su questa specifica obiezione, infatti, la decisione impugnata si era limitata al rilievo che l’applicazione dei parametri aveva fatto emergere un notevole scostamento delle dichiarazioni relative all’ammontare dei ricavi rispetto al livello “normale” previsto dallo studio di settore in relazione alla specifica attività svolta dal dichiarante.
Tuttavia – ha precisato la Cassazione – in questa materia, la motivazione dell’atto impositivo non può esaurirsi nel rilievo del grave scostamento del reddito dal parametro, dovendo “imprescindibilmente” comprendere, con una spiegazione non generica o di stile, le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
E’ ossia necessario che la motivazione dimostri che le ragioni e circostanze allegate da quest’ultimo siano state prese in considerazione, adeguatamente valutate e ragionevolmente superate.
E nello specifico caso degli studi di settore – hanno ricordato gli Ermellini – la motivazione deve andare oltre l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento, per comprendere l’esame delle deduzioni del contribuente e le ragioni del loro superamento, in quanto è proprio in virtù del confronto fra contribuente e Amministrazione finanziaria che lo scostamento del reddito dal parametro “acquista il rilievo della presunzione idonea a giustificare l’inversione dell’onere della prova”.
Così la Quinta Sezione civile di Cassazione nella sentenza n. 21750 del 20 settembre 2017.
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