Il giudice di pace può giudicare annullabile la sanzione applicata al proprietario di un veicolo per la mancata comunicazione dei dati del trasgressore qualora questo, come giustificato motivo scriminante, adduca l’uso del veicolo contro la sua volontà o un errore nella lettura della targa. Inoltre non è causa di impedimento per il giudice ad annullare la multa il fatto che si sia già definito l'accertamento della violazione.
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 306 del 20 novembre 2009, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità, sollevata da un giudice di pace, dell’art. 126 bis, comma 2, del codice della strada: il rimettente lamentava di non poter accogliere la domanda di annullamento del verbale con cui era stato sanzionato un conducente per non aver reso la comunicazione dell’effettivo trasgressore in quanto la norma era da considerarsi costituzionalmente illegittima. Ma la Corte respinge le questioni in quanto il giudice di pace ha errato nell’applicare la norma, avendo fatto riferimento al testo in vigore prima degli interventi della Corte di cessazione e della Corte medesima che avevano poi portato il legislatore a modificare, con D.L. 262/2006, il testo dell’articolo 126, comma 2.
Erra altresì il rimettente quando ritiene il suo giudizio pregiudiziale a quello dell’accertamento della violazione stradale; infatti egli giudica connessi i due giudizi, di accertamento e di annullamento della sanzione pecuniaria, quando invece il legislatore ha inteso, con il secondo, sanzionare un'autonoma infrazione, e cioè l'omissione della collaborazione che il cittadino deve prestare agli agenti accertatori.
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