In tema di validità del testamento olografo, nel caso in cui il testatore, all'interno di una scheda testamentaria priva di data, affermi che il testamento è stato redatto nello stesso giorno di un evento ancora da verificarsi (come il suo suicidio), lo stesso va considerato privo della data prescritta dall'art. 602 c.c. e dunque annullabile ex art. 606 comma 2 c.c.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 23014 depositata l'11 novembre 2015, sancendo l'invalidità di un testamento olografo privo di indicazione puntuale della data.
Secondo gli ermellini, la Corte territoriale, nel caso de quo, avrebbe errato nel presumere – in assenza di specifica datazione – che il testamento fosse stato redatto dalla testatrice il giorno del suo suicidio, annunciato nelle stesse disposizioni testamentarie con espressioni quali "oggi smetto di soffrire".
Invero – secondo la Corte Suprema – con le suindicate espressioni, la testatrice ha fatto riferimento ad un evento futuro ed incerto sia nell'an (avrebbe potuto cambiare idea dopo aver manifestato l'intenzione di suicidarsi) sia nel quando (non è detto che si sia suicidata lo stesso giorno in cui ha redatto testamento).
D'altra parte nei casi di suicidio (come nella fattispecie), la data di morte del defunto è determinata da un giudizio medico legale che costituisce un dato certamente estrinseco rispetto al contenuto del testamento, dunque, non idoneo ad integrare il requisito formale della data.
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