Come noto ormai, a decorrere dal 1° aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare (cd. “ANF”) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica. Da tale data, infatti, è stato ormai messo in disuso il modello cartaceo “ANF/DIP” (SR16), utilizzato per richiedere la prestazione sociale al proprio datore di lavoro. La variazione della modalità di presentazione dell’assegno per il nucleo familiare ha inciso anche sulla denuncia mensile Uniemens. L’INPS, infatti, ha reso necessario compilare la nuova sezione <InfoAggCausaliContrib>.
Con il messaggio n. 261 del 24 gennaio 2020, l’Istituto Previdenziale ha fatto sapere che – in relazione agli ANF telematici - le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono al momento immutate. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa. L’avvio della nuova modalità di gestione è rinviato al periodo di competenza aprile 2020.
Per quanto concerne l’eventuale conguaglio di ANF arretrati, i datori di lavoro interessati possono continuare a richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.
Infine, si precisa che le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.
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