L’applicativo per la gestione degli assegni per il nucleo familiare (cd. ANF) telematici si arricchisce di nuove informazioni. L’aggiornamento, reso necessario per risolvere le prime problematiche manifestate dagli operatori del settore, permette ora di acquisire con maggiore facilità i dati utili da inserire in busta paga ai fini della corretta erogazione degli ANF ai lavoratori che ne fanno richiesta.
Si ricorda, a tal proposito, che dal 1° aprile 2019 sono state modificate le modalità di richiesta degli ANF, in quanto è stato messo in disuso il modello cartaceo “ANF/DIP” (SR16), sinora utilizzato per richiedere la prestazione sociale al proprio datore di lavoro. Da tale data, infatti, i lavoratori devono utilizzare esclusivamente uno dei seguenti canali per richiedere gli ANF:
A breve si attende anche l’ufficialità di abilitazione dei Consulenti del Lavoro, nonché dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
La nuova procedura di richiesta degli ANF ha modificato anche le modalità di calcolo degli importi stessi, nel senso che l’INPS individua semplicemente gli importi giornalieri e mensili “teoricamente” spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. Successivamente, sulla base di tali importi, attraverso una specifica utility presente nel “Cassetto previdenziale aziendale”, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore, il datore di lavoro ha il compito di quantificare l’importo effettivamente spettante al richiedente.
Infatti, l’importo calcolato dall’INPS e quello determinato dal datore di lavoro possono differire in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza o assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. Ad ogni modo, la somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto.
L’aggiornamento riguarda:
La prima è stata ampliata così da poter riguardare un periodo di durata massima pari a un anno in luogo del precedente periodo di sei mesi. In questo modo, l’azienda o il consulente avranno contezza dell’importo giornaliero e di quello massimo mensile spettante per ciascun mese, andando a ritroso di un periodo non superiore a un anno.
La ricerca massiva è stata invece implementata di un nuovo campo relativo al periodo di riferimento coperto dalla domanda di ANF, con indicazione della data di inizio e della data finale del periodo a cui si riferisce la richiesta.
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