È stato elevato l’importo oltre il quale i datori di lavoro devono presentare all’INPS il flusso di regolarizzazione per il recupero di assegni per il nucleo familiare (ANF) arretrati. Infatti, per il solo mese di luglio 2019, l’ordinario limite di 3.000 euro è aumentato fino alla soglia di 20.000 euro. Dunque, entro il predetto importo le aziende possono conguagliare direttamente nel mod. F24 la somma erogata a titolo di ANF corrisposta in busta paga ai propri dipendenti, con i contributi previdenziali dovuti all’Istituto Previdenziale.
Il chiarimento giunge dall’INPS, con il messaggio n. 3134 del 28 agosto 2019, al fine di venire incontro alle ulteriori esigenze rappresentante dalle aziende e dai loro intermediari.
La precisazione fa seguito al recente messaggio n. 3119 del 26 agosto 2019, con il quale l’INPS ha stabilito che – a partire dalla denuncia contributiva di competenza del mese di ottobre 2019 – non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per ANF arretrati di importo superiore a 3.000 euro. Pertanto, fino a tale data, la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> - introdotta a seguito della diversa modalità di presentazione degli ANF dal 1° aprile 2019 - rimane facoltativa.
A seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° aprile 2019, della presentazione telematica degli ANF, l’INPS ha modificato altresì le modalità di compilazione del flusso Uniemens. In prima battuta, con il messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019, l’Istituto Previdenziale aveva istituito, a decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, l’obbligo di valorizzare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>.
Inoltre, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019 (termine successivamente prorogato a ottobre), l’INPS stabilisce che non è più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per il recupero di ANF arretrati di importo superiore a 3.000.
Ma come bisogna recuperare gli ANF arretrati fino al mese di competenza di ottobre 2019?
Attualmente la posizione dell’INPS è la seguente:
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