La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto il ricorso di un gruppo di condomini, i quali, modificando la serratura delle chiavi del portone d’ingresso, avevano di fatto precluso agli altri comproprietari l’accesso all’androne condominiale ed al terrazzo dello stesso edificio.
Respinte in proposito le censure dei ricorrenti, secondo cui le parti “precluse” non sarebbero state di uso comune. La Corte Suprema, con ordinanza n. 23300 del 5 ottobre 2017, ha contrariamente accertato la destinazione ad uso comune sia dell’androne (ove tra l’altro erano collocati i contatori dell’acqua) che del terrazzo a copertura dell’edificio (ove, invece, erano posizionate le antenne televisive), quali parti strutturali e funzionali integranti la palazzina condominiale, oggettivamente inerenti ai diritti comuni di tutti i condomini.
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