Ancora precisazioni sulla pronuncia di Cassazione relativa alle tabelle millesimali

Pubblicato il 13 settembre 2010
Dalle tabelle millesimali cui si riferisce la recente sentenza delle Sezioni unite di Cassazione n. 18477/2010 sono escluse quelle di natura contrattuale e, quindi, quelle che abbiano espressamente inteso derogare ai criteri di riparto delle spese dettati dall'articolo 1123, comma 1, del Codice civile. Per la modifica di queste serve ancora la regola dell'unanimità. 

Non è invece ancora chiaro se le novità riguardino solo le tabelle contributive e di gestione (tabelle delle spese o tabelle d'uso con cui suddividere le diverse tipologie di uscite per la gestione del condominio) o anche quelle di proprietà (con cui dividere le spese per il godimento delle parti comuni). 

In ogni caso, i giudici di legittimità hanno sottolineato che le deliberazioni concernenti le dette tabelle non hanno natura negoziale ponendosi, per contro, esclusivamente come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base a una valutazione tecnica. 

Si evidenzia, infine, che - come sottolineato nel testo della decisione - “in caso di errore nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex articolo 69 delle disposizioni di attuazioni del Codice civile”. Ed in questi casi, non è più necessario instaurare un litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini essendo ora possibile citare in giudizio solamente il condominio, rappresentato dall'amministratore.
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