Ancora mille dubbi da sciogliere per chi compie operazioni con i Paesi “black list”

Pubblicato il 06 ottobre 2010

Le date di partenza per gli obblighi di monitoraggio delle operazioni con Paesi black list sono ben chiare: dall'1 luglio 2010, tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede in Stati a regime fiscale privilegiato vanno comunicate all'Agenzia delle entrate, telematicamente, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento; il 31 agosto doveva essere, quindi, il giorno della prima scadenza di questo nuovo adempimento. Di fatto, si è lasciato più tempo agli operatori coinvolti, a causa delle molte incertezze che nel frattempo sono subentrate. Ora la data fissata per la prima presentazione dei modelli è il 2 novembre prossimo.

Se vi è chiarezza sulla periodicità da rispettare nell’effettuare la comunicazione telematica del modello - ogni trimestre per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; ogni mese per i soggetti che, invece, hanno superato tale ammontare - non si può dire altrettanto per altri aspetti, ugualmente importanti, dei nuovi obblighi anti-frode. Ad esempio, sono ancora da sciogliere alcuni dubbi riguardanti l’individuazione esatta dei Paesi rientranti nella cosiddetta “black list” o gli aspetti oggettivi e soggettivi sulle operazioni da segnalare e i soggetti obbligati.

Riguardo al primo problema, è da sottolineare che la legge fa esplicito richiamo a due distinti elenchi (Dm 4 maggio 1999 e Dm 21 novembre 2001) senza, però, specificare come ci si debba comportare nel caso di Stati inclusi in una sola lista o in entrambe, ma con alcuni elementi di differenziazione. Lo scoglio da superare è di capire se, ai fini della comunicazione, gli Stati nominati nel decreto ministeriale più recente, e non anche in quello del 1999, debbano considerarsi "black list" senza riserve o tali solo al manifestarsi di determinate condizioni, fissate dal Decreto. Il Servizio studi del Senato sembrerebbe condividere questa ultima conclusione; di parere opposto è l’agenzia delle Entrate, che parrebbe più favorevole a considerare “black list” senza eccezioni tutti i Paesi citati nei due Dm.

Il silenzio dell’Amministrazione finanziaria non aiuta. Si è in attesa di una circolare in grado di sciogliere i nodi che affliggono la nuova disciplina. E l'urgenza è acuita dalla circostanza che oramai manca veramente poco alla scadenza del primo obbligo di presentazione dei modelli.

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