Ancora dubbi sull’esatta determinazione della base imponibile Irap

Pubblicato il 26 marzo 2010

Nel compilare i bilanci relativi all’esercizio 2009, le imprese devono prestare molta attenzione alla determinazione della base imponibile da cui devono essere dedotte le imposte, tra cui l’imposta regionale sulle attività produttive.

A seguito delle novità apportate in merito ai criteri di determinazione della base imponibile Irap, l’agenzia delle Entrate – nel mese di luglio 2009 – ha emanato due circolari, la 36/E e la 39/E – riguardanti proprio la modifica dei criteri di calcolo dell’importo dovuto per imposte d’esercizio. Il tutto non senza difficoltà per le imprese, che sono rimaste disorientate avendo finora operato sulla base di istruzioni diverse.

La prima grande novità introdotta è che l’Irap delle società di capitali si basa sui valori iscritti nel conto economico, senza alcuna più efficacia dei proventi ed oneri nel reddito d’impresa. Quindi, per libera scelta del legislatore, l’imposta regionale non “legge” più il Testo unico, così da agevolare i controlli delle dichiarazioni da parte degli enti locali destinatari del tributo. Tuttavia, viene riconosciuta la possibilità di accertare la conformità del bilancio alle regole contabili in termini di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei componenti reddituali. Nello specifico, la circolare n. 39/E/2009 chiarisce il concetto di inerenza dei costi, riconoscendo che il principio che deve essere seguito ai fini dell’applicazione dell’Irap è quello civilistico e non quello fiscale.

Nonostante le specificazioni ricordate, molti sono i dubbi che non sono stati risolti e che ancora preoccupano i contribuenti.

Il primo è quello che riguarda l’ammortamento dei terreni pertinenziali e la quota dei leasing immobiliari riferiti a tali aree. Prima della circolare 36/E/2009 si riteneva che essendo il costo dei terreni fiscalmente riconosciuto, l’imputazione a conto economico dei relativi ammortamenti e canoni di leasing generasse oneri deducibili per l’Irap. I componenti negativi sono, cioè, automaticamente deducibili anche nell’Irap, ad esclusione di quelli espressamente considerati come indeducibili. Con l’intervento agenziale, invece, si è arrivati alla seguente conclusione: i componenti negativi indicati nell’area B del conto economico sono deducibili dall’Irap a prescindere dal diverso ammontare che rileva ai fini Ires, con la possibilità per l’agenzia delle Entrate di contestare l’inerenza dei suddetti costi gravandosi dell’onere probatorio. Dunque, anche la quota di ammortamento e i canoni di leasing sono deducibili dall’Irap, mentre la legge 223/06 rischiava di far rientrare queste voci nella categoria dell’indeducibilità.

Per le società di capitali che effettuano il test di operatività delle società di comodo, in sede di chiusura del bilancio 2009, assume importanza il reddito minimo anche ai fini del calcolo della base imponibile Irap. Finora, nel suddetto calcolo non rilevavano le agevolazioni fiscali di varia natura (Tremonti ter, ecc). Ma, dopo gli ultimi interventi dell’agenzia delle Entrate (circolare 53/E/2009), almeno una agevolazione – il bonus del 3% per gli interventi di ricapitalizzazione – è stata dichiarata espressamente rilevante. A questo punto, quindi, le società di comodo che hanno aumentato il capitale dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010 possono beneficiare della diminuzione del 3% del reddito minimo Irap.

Infine, è da ricordare che dal 2009 le imprese stanziano a conto economico la quota di ammortamento calcolata sul maggior valore rivalutato del’immobile. Questa quota incide sul valore della produzione, ma finchè non verrà versata l’imposta sostitutiva il maggior ammortamento non potrà essere dedotto ai fini Irap.

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