Non sono legittimi gli aiuti di stato concessi dal dl 269/2003 alle società quotate in borsa. Il regime d’aiuti disciplinato da questa norma italiana – che all’articolo 1 prevede che per le società attive alla data di entrata in vigore del provvedimento (il 2 ottobre 2003), all’ordinaria deduzione si aggiunga l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa dell’ammontare delle spese sostenute per la quotazione e che l’aliquota dell’imposta sul reddito si riduca del 20% per il periodo d’imposta durante il quale è stata disposta l’ammissione alla quotazione e per i due successivi - favorisce alcune imprese, offrendo loro vantaggi che, in presenza del normale funzionamento del sistema tributario, non dovrebbero esistere.
Così il Tribunale Ce di primo grado nella sentenza T-211/2005.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".