Ancora applicabili i “vecchi” principi contabili per l'esercizio 2010

Pubblicato il 18 febbraio 2011 Le società quotate, nell'effettuare la revisione legale dei conti dell'esercizio 2010, dovranno far riferimento ai “vecchi” principi di revisione ossia quelli validi prima dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 39/2010.

Il chiarimento arriva da un documento interpretativo datato 16 febbraio 2011, edito dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), il quale rileva come allo stato attuale non sia ancora terminato l'iter completo di adozione dei principi contabili internazionali, come richiesto dall'articolo 11 del D. Lgs. 39/2010. Al momento sono stati adottati i principi Isa elaborati dall'Ifac.

Come stabilito da tale articolo, fino all'adozione dei principi elaborati dalla Commissione Ue, i principi di revisione applicabili sono quelli definiti da associazioni ed ordini professionali nazionali e dalla Consob. Il documento del Cndcec distingue il caso delle società quotate da quelle non soggette al controllo della Consob:
 
- per le prime il termine di riferimento sono i principi di revisione nazionali elaborati dal 2002 al 2007 dalla Commissione dei Consigli nazionali di dottori e ragionieri e poi dalla Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione del Cndcec;
 
- per le altre, non essendo obbligatoria l'applicazione dei principi di revisione, ogni revisore ha facoltà di adottare, secondo la propria esperienza, i principi di revisione nazionali.

Una specificazione riguarda le società quotate: se i principi di revisione internazionali (Isa) adottati, nella versione “clarified”, apportano miglioramenti all'informativa di bilancio, è facoltà dei revisori legali utilizzarli, integrando le informazioni non previste dai principi nazionali.
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