Anche per il 2011 la liquidazione della Cig aiuta chi si vuole mettere in proprio

Pubblicato il 05 luglio 2011 La legge n. 220/2010 ha prorogato i termini dell’articolo 7-ter, comma 7, del Dl n. 78/2009 sostituendo l’espressione “per gli anni 2009 e 2010” con la frase “per gli anni 2009, 2010 e 2011”.

Così, anche per quest’anno, valgono le disposizioni introdotte con il decreto interministeriale n. 49409/09, che ha previsto uno speciale intervento a favore dei beneficiari della Cassa integrazione guadagni in deroga, che vogliono avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività auto imprenditoriale, una micro impresa oppure associarsi in cooperative. Ciò vuol dire, che, anche per il 2011, i percettori dei trattamenti di cassa integrazione in deroga potranno richiedere la liquidazione del dovuto in un’unica soluzione per avviare un’attività di lavoro autonomo.

Il tutto è possibile grazie alla domanda che va presentata all’Inps, entro i termini di fruizione della misura di sostegno al reddito, in cui si dovrà specificare che tipo di attività si vuole intraprendere. L’Inps, da parte sua, accertato il diritto al beneficio e la sussistenza dei requisiti, quantifica il numero delle mensilità ancora spettanti al percettore della Cig, anticipandone il 25% del loro importo. Il restante 75% del beneficio, invece, verrà liquidato dopo che il soggetto interessato avrà dimostrato di aver intrapreso ogni iniziativa utile per avviare la propria attività autonoma.

Entro 15 giorni dal momento in cui l’Inps comunica di aver accolto la domanda, il lavoratore deve presentare le sue dimissioni al datore di lavoro e ne dovrà inviare copia alla sede Inps competente.

La precisazione giunge dallo stesso Istituto di previdenza, con il messaggio n. 13888 del 4 luglio 2011.
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