Con un provvedimento dell’agenzia delle Entrate (protocollo 121369 del 13 agosto 2010), il direttore, Attilio Befera, rende noto il valore dell’agevolazione riconosciuta anche quest’anno per le imprese di autotrasporto di merci. L’agevolazione che è stata finanziata con i capitali rientrati grazie allo scudo fiscale, consiste in uno sconto del 38,5% dell’importo pagato come tassa automobilistica per il 2010 per ogni veicolo di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate posseduto e usato per l’attività di autotrasporto di merci. La misura sale al 77% per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate. I beneficiari del credito d’imposta devono indicare l’importo nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Per poter fruire del bonus in oggetto, i soggetti devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così, come previsto dall’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La dichiarazione inviata con raccomandata deve essere spedita al centro operativo di Pescara.
Con risoluzione n. 81/E del 16 agosto, l’agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per la richiesta del credito d’imposta a favore degli autotrasportatori. Si tratta del codice 6829, denominato “Credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010, in favore delle imprese di autotrasporto, art. 83-bis, comma 26, Dl 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
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