Con una sentenza del 6 novembre scorso, la n. 26737, la Corte di cassazione ha inteso precisare che il condomino, nell'esercizio del diritto di utilizzare la cosa comune (art. 1102 c.c.), non può spingersi fino ad escludere la possibilità di utilizzo del bene stesso da parte degli altri. Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, uno dei comproprietari si era impossessato di una canna fumaria - destinata all'evacuazione dei gas di scarico del vecchio impianto termico centralizzato – per l'evacuazione dei fumi del forno del suo immobile adibito a pizzeria. Tale uso rendeva inutilizzabile la canna fumaria agli altri condomini.
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