Anche le operazioni straordinarie che generano minusvalenze vanno riportante nel mod. 770 Ordinario

Pubblicato il 06 luglio 2011 Quest’anno il modello 770 Ordinario deve essere presentato in via telematica entro il prossimo 22 agosto, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Per la trasmissione telematica diretta si deve usare il servizio telematico Fisconline, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti non superiori a 20; si usa il servizio Entratel se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti superiore a 20.

Dalle istruzioni per la compilazione del suddetto modello di dichiarazione si desume che le operazioni che, in base all’articolo 67, comma 1, del Tuir, originano redditi diversi devono essere riportate in sede di dichiarazione nel quadro SO del citato modello 770, anche se dall’operazione straordinaria (cessione) deriva una minusvalenza.

 I soggetti che sono interessati alla compilazione del quadro SO sono i notai, gli intermediari professionali e le società e gli emittenti che intervengono come controparti delle operazioni di cessione. I dati riguardanti l’operazione, che devono essere riportati nel quadro SO sono: la causale, l’oggetto, la data, l’ammontare, la quantità, il numero degli intestatari il codice fiscale del soggetto cointestatario e la relativa percentuale.

Relativamente alla compilazione del punto 16, dalle istruzione emerge che deve essere riportato l’ammontare dell’operazione “espresso in euro alla data indicata nel punto 15, ad esempio: ammontare degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi”. Il fatto che vi sia un riferimento generico all’indicazione del corrispettivo sta a significare che i dati dell’operazione devono essere riportati anche nel caso in cui dalla stessa cessione derivi una minusvalenza.

Il riferimento alle operazioni che “possono” generare redditi diversi, ai sensi del richiamato articolo 67 del Tuir, sta a sottolineare che si devono indicare tutte le operazioni. Dunque, nel campo 16 del quadro devono essere riportati i dati di tutte le operazioni che “potenzialmente” possono generare plusvalenze tassabili anche se di fatto l’operazione posta in essere non ha dato un esito positivo. Lo scopo di ciò è consentire al Fisco di effettuare tutti i necessari controlli.

Altra difficoltà che si incontra nella compilazione del citato quadro SO è quella che riguarda l’indicazione della quantità oggetto di cessione (punto 17). Anche in questo caso l’interpretazione del valore da riportare non è agevole per il contribuente, dal momento che l’operazione risulta piuttosto semplice nel caso di cessione di titoli azionari (si riporta il numero delle azioni oggetto di cessione), mentre non è altrettanto facile l’indicazione nel caso in cui ad essere cedute sono le quote di una Srl.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy