Anche la società pubblica, se esercita attività economica, è soggetta al D. lgs 231
Pubblicato il 22 luglio 2010
La Cassazione, con sentenza n. 28699 depositata lo scorso 21 luglio 2010, ha accolto il ricorso presentato dal Pubblico ministero del Tribunale di Belluno avverso l'ordinanza con cui i giudici del detto Tribunale, nell'ambito di un procedimento per truffa, avevano annullato la misura cautelare del sequestro preventivo irrogata dal Gip nei confronti di una Sas. Nell'ordinanza impugnata la misura cautelare era stata giudicata come inapplicabile in quanto la società in oggetto era un ente pubblico.
Accogliendo le doglianze del Pm, la Corte di legittimità ha sottolineato come l'esonero dall'applicazione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto legislativo 231/01 spetti soltanto allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e agli altri enti pubblici non economici. La natura pubblicistica di un ente – continua la Corte - è condizione necessaria, ma non sufficiente, all'esonero dalla detta disciplina, dovendo altresì concorrere la condizione che l'ente medesimo non svolga attività economica.