La sesta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 45809 di ieri, ha confermato la condanna impartita, dalla Corte d'appello di Napoli, ad un padre separato perché, per quattro anni, aveva versato alla moglie ed al figlio minore somme inferiori a quelle previste nella sentenza di divorzio. Secondo i giudici di legittimità, l'uomo, nel ridurre l'assegno versato, ha “compromesso il soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana” del minore. In particolare - precisa la Corte - devono essere garantite ai figli sia le esigenze indispensabili, come il vitto e l'alloggio, sia quelle complementari della vita, tra le quali, sulla base all'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare, devono essere ricompresi anche i “mezzi di comunicazione”, come, ad esempio, il telefonino.
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