L’agenzia delle Entrate ha riscontrato un intento elusivo nella conclusione di contratti di leasing al posto di atti di compravendita, ogni qual volta si evidenziavano nei contratti stessi alcuni indicatori di anomalia che potessero far presupporre un abuso di diritto, così da legittimare la riqualificazione del leasing in una compravendita.
Con riferimento alla nautica di diporto – oggetto della sentenza n. 81/2010 emessa dalla Ctp di Bologna – i giudici tributari hanno riconosciuto delle differenze sostanziali fra le unità di diporto ed i beni strumentali dell’attività imprenditoriale. A tal fine, alcuni indicatori che potrebbero essere considerati “atipici” in altri comparti del leasing vengono accettati nel settore della nautica da diporto, come per esempio la presenza di un maxicanone elevato in corrispondenza di un contratto di breve durata e ad un prezzo di riscatto eccessivamente ridotto. Da ciò, la conclusione che è riconosciuto l’acquisto delle imbarcazioni attraverso il cosiddetto leasing nautico al posto di un tradizionale contratto di compravendita.
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