Anche il liquidatore deve dotarsi di un'organizzazione
Pubblicato il 10 luglio 2014
La Corte di cassazione, con sentenza n.
29921 dell'8 luglio 2014, conferma la condanna di un amministratore e di un liquidatore di una società per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da reato societario.
Nella pronuncia i giudici hanno affermato come i
compiti dell'amministratore e/o del liquidatore sono quelli di effettuare tutti gli atti, anche di disposizione, necessari per il raggiungimento degli scopi sociali; in particolare di
vigilare sulle attività poste in essere da tutti coloro che, in via di diritto o di fatto, agiscano per conto della società .
Poichè, però, non è possibile controllare e vigilare su tutto e su tutti, i suddetti soggetti devono porre in essere una organizzazione diretta a perseguire i fini societari ed ad impedire che vengano compiuti atti di grave pregiudizio nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi.
Vige, quindi, la
responsabilità dell'amministratore o del liquidatore qualora
non abbia creato una organizzazione idonea a tutelare gli interessi che lui ha l'obbligo, per legge, di perseguire.
In secondo luogo, si afferma che nei reati di bancarotta fraudolenta sussiste il concorso materiale quando “
si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali, concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società, siano stati causa del fallimento”.