L'assoggettamento alla detrazione Irpef del 36% in caso di spesa relativa all'autorimessa o al box pertinenziale effettuata direttamente dalla società costruttrice comporta l'onere, da parte della banca o della posta, di ritenere il 10% sul pagamento come disposto dall'articolo 25 del Decreto legge n. 78 del 2010.
L'Amministrazione finanziaria, al fine di combattere l’evasione e l’elusione fiscale, ha previsto che il beneficio dello sconto del 36% sull'Irpef sia condizionato dall'effettuazione del pagamento tramite bonifico, bancario o a mezzo posta, su cui, dallo scorso 1° luglio, va applicata la ritenuta d’acconto del 10%.
Il soggetto chiamata ad operare la ritenuta è la banca o la Posta presso le quali arrivano i bonifici in accredito. L'Agenzia delle entrate ha specificato che la ritenuta incide esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'iva. Dunque, rispetto al totale di ogni bonifico, la banca o la posta dovrà scorporare l'Iva, nella misura presunta del 20%.
Dubbi su questo adempimento provengono dal fatto che l'acquisto di un box difficilmente si presta ad una elusione in quanto l'acquisto viene ratificato in un atto di compravendita stipulato di fronte al notaio. Pertanto tali movimenti avrebbero potuto essere esentati dall'ulteriore prelievo del 10%.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".